26 aprile 2024
Aggiornato 04:00
Saldi invernali 2019

Saldi invernali 2019 a Biella, si parte il 5 gennaio: ecco quanto dureranno

Al via i saldi invernali, uno dei periodi migliori dell’anno per effettuare acquisti. Ecco come riconoscere una buona occasione da una «fregatura»

BIELLA - Cominceranno il 5 gennaio, come l'anno passato, i saldi invernali nei negozi della città. La data è fissata con l'ordinanza che, come di consuetudine, recepisce le disposizioni della legge regionale per i periodi invernale ed estivo delle vendite di fine stagione a prezzo ribassato. In Piemonte l'inizio è stabilito nel primo giorno feriale prima dell'Epifania e del primo sabato di luglio e la durata è di otto settimane consecutive per entrambe le tornate. Il documento firmato dal sindaco Marco Cavicchioli fissa dunque la data di inizio a sabato 5 gennaio per i saldi invernali e a sabato 6 luglio per quelli estivi.

Come riconoscere un affare 

Se da una parte il periodo di saldi rappresenta per i commercianti un periodo per rilanciare i propri affari, anche per i consumatori questo periodo rappresenta un momento per trovare occasioni imperdibili, con capi a prezzi decisamente più abbordabili rispetto al solito. Attenzione però, vi sono delle regole e la fregatura è sempre dietro l'angolo. La cosa principale da tener d’occhio è il prezzo, ovviamente: lo sconto effettuato dal negozio deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto.

Di seguito le regole a tutela dei consumatori:

  1. nelle vendite di fine stagione invernali deve essere esposto obbligatoriamente: a) il prezzo normale di vendita iniziale; b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; c) il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso;
  2. è vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1;
  3. i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore;
  4. tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
  5. l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita;
  6. l'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo;
  7. le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
  8. le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile;
  9. nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
  10. nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione «vendite fallimentari» come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.